Termini e condizioni del servizio
1. Validità
1.1 Le seguenti Condizioni Generali di Contratto si applicano a tutti i contratti tra il prestatore (FRUCOTEC SRL) e il committente e sono vincolanti per quest’ultimo dal momento in cui effettua un ordine presso FRUCOTEC SRL.
1.2 Esse si applicano anche a tutti i futuri contratti conclusi tra il prestatore (FRUCOTEC SRL) e il committente (CLIENTE).
1.3 Le Condizioni Generali di Contratto non si applicano, o si applicano solo parzialmente, qualora le parti abbiano concordato per iscritto disposizioni contrarie in singoli casi o per singole clausole contrattuali.
2. Condizioni Generali del Cliente
2.1 Le condizioni generali del cliente non divengono parte del contratto, anche qualora il prestatore non vi si opponga espressamente.
3. Riserva di proprietà e condizioni di pagamento / penali, fatture, acconti e pagamenti
3.1 I veicoli e gli oggetti prodotti o consegnati dal Prestatore restano di proprietà del Prestatore fino al pagamento integrale del compenso pattuito, qualora sia stato concordato per iscritto un pagamento rateale. Se tali beni si trovano già nella disponibilità o comunque nel possesso del Cliente, essi potranno essere rimossi in qualsiasi momento dal Prestatore, ovunque si trovino, a spese del Cliente ed esclusa ogni contestazione da parte sua.
3.2 L’acquirente non può in alcun caso ritardare o rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto, restando esclusa ogni eccezione.
3.3 Il ritardo del pagamento per oltre 8 giorni dalla data di emissione della fattura autorizza il Prestatore a richiedere giudizialmente le somme dovute senza ulteriore sollecito e a sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali fino all’avvenuto pagamento.
3.4 Dopo trenta giorni di ritardo nell’accettazione, il contratto tra Cliente e Prestatore si intende risolto di diritto, con facoltà per il Prestatore di trattenere definitivamente il veicolo o l’oggetto (nonché il diritto di disporne) e gli acconti versati, salvo il diritto del Prestatore al maggior danno.
3.5 Il Cliente può recedere dal contratto entro e non oltre l’inizio della produzione del veicolo o dell’oggetto, mediante comunicazione scritta da inviarsi esclusivamente via fax o PEC al Prestatore. In caso di recesso, il Prestatore è comunque autorizzato a trattenere o richiedere il pagamento del corrispettivo per il recesso comunicato dal Cliente (via fax o PEC) prima dell’inizio della produzione, nonché gli acconti già maturati ai sensi dell’Art. 3.3 delle presenti CGC.
4. Termini e tempi di consegna
4.1 Le date e i termini di consegna, siano essi vincolanti o non vincolanti, devono essere indicati per iscritto. I termini di consegna decorrono dal momento della conclusione del contratto. Il Cliente può richiedere al Prestatore la consegna trascorsi dieci giorni rispetto alla data o al termine di consegna non vincolante, ma il Prestatore non è tenuto a corrispondere alcun risarcimento per ritardo o mancato rispetto dei termini di consegna.
5. Garanzia
5.1 Qualora una prestazione fornita dal Prestatore risulti difettosa, il Cliente può richiedere un adempimento successivo tramite FAX o PEC. Se il difetto non viene eliminato mediante adempimento successivo, il Cliente può ridurre il compenso dovuto al Prestatore. Fatti salvi i seguenti limiti di responsabilità, il Cliente non ha diritto ad ulteriori rimedi di garanzia.
5.2 Un difetto evidente deve essere segnalato via fax o PEC entro due settimane dall’inizio del periodo di garanzia. Si considera evidente un difetto riconoscibile dal Cliente non esperto senza esame approfondito della prestazione fornita.
5.3 La denuncia del difetto è valida solo se effettuata per iscritto via fax o PEC. Dopo la denuncia, il veicolo o l’oggetto deve essere messo immediatamente a disposizione del Prestatore per verifica; in caso contrario, la garanzia decade.
6. Responsabilità o esclusione di responsabilità
6.1 La responsabilità del Prestatore per danni è esclusa qualora essi siano imputabili a una semplice negligenza e l’obbligo violato non sia uno degli obblighi contrattuali essenziali.
6.2 Al momento della consegna del veicolo o dell’oggetto, viene fornita un’istruzione dettagliata, che il Cliente conferma per iscritto. Da tale momento, il Prestatore è esonerato da ogni responsabilità e non risponde per azioni negligenti o scorrette da parte del Cliente.
6.3 Il Prestatore non risponde, inoltre, di alcuna richiesta di risarcimento danni derivante da uso improprio o errato dei veicoli e degli oggetti prodotti.
7. Ulteriori disposizioni
7.1 Con la firma del contratto/ordine, il Cliente conferma di aver letto e compreso il contratto e le presenti CGC e di accettarle integralmente e senza condizioni.
7.2 Il contratto è regolato dal diritto italiano.
7.3 Per qualsiasi questione o controversia relativa alla validità o all’esecuzione del presente contratto, è competente il Tribunale Provinciale di Bolzano; per le materie rientranti nella competenza del Giudice di Pace, è competente l’Ufficio del Giudice di Pace di Merano.
7.4 Accordi verbali integrativi al contratto sono nulli. Modifiche, integrazioni o la cessazione del contratto devono essere effettuate per iscritto per essere valide. Ciò vale anche per la revoca della presente clausola di forma scritta.
7.5 Qualora singole disposizioni del contratto, incluse le presenti Condizioni Generali, siano o divengano invalide o qualora il contratto presenti lacune, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le seguenti clausole:
Art. 3.1 e 3.2 (Limitazione della facoltà di sollevare eccezioni),
Art. 3.3 (Facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto),
Art. 3.6, 5.2 e 5.3 (Decadenze a carico del cliente),
Art. 6 (Limitazioni di responsabilità).